<< A seguito dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), gli ex medici condotti – medici non specialisti impegnati, secondo un contratto di “condotta”, nell’assistenza continua di una comunità – sono transitati alle dipendenze delle USL per svolgere l’attività già prestata in favore di comuni o consorzi comunali, conservando, a titolo transitorio e ad esaurimento, una disciplina “differenziata” rispetto a quella del resto del personale medico in rapporto d´impiego.

Al riguardo, l’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, disponeva che, sulla base di una disciplina transitoria, gli ex medici condotti potevano accedere contemporaneamente al servizio di dipendenza ed a quello di convenzionamento.

L’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, nel disciplinare la posizione di quei “medici condotti nei confronti dei quali, alla data del 1° gennaio 1987, non erano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348”, ha previsto che gli stessi “potevano, a domanda, optare per un trattamento economico onnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde” entro e non oltre il 30 giugno 1988. Detta norma rinviava ad un successivo provvedimento per la “determinazione delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione, per la medicina generale.”

In attuazione della menzionata disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 18 novembre 1987, n. 503, che ha disciplinato le mansioni di tale categoria in modo differenziato rispetto alla generalità dei medici del S.S.N., specificandone i compiti e fissando i limiti di accesso all’attività convenzionata.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, all’articolo 133, ha prorogato il termine per l’opzione (30 dicembre 1990) senza introdurre alcun incremento del trattamento economico onnicomprensivo.

L’articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1991, n. 58, ha previsto che “I rapporti di lavoro dei medici inquadrati ai sensi dell’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1987, n. 503, in essere alla data del 30 dicembre 1990, sono confermati ad esaurimento”.

Come ricordato nell’interrogazione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 2357 del 2004) – nel confermare la decisione di I° grado del TAR Lazio ha ritenuto illegittimo l’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990.

Le argomentazioni addotte dai giudici muovono dall’assunto che i medici ex condotti sono divenuti a tutti gli effetti dipendenti delle USL, in possesso di uno status non diverso da quello di tutti gli altri dipendenti sanitari, fatta eccezione per le peculiarità previste per le loro prestazioni di lavoro e, pertanto, non risulta giustificata la previsione di trattamenti economici differenziati rispetto ai medici ospedalieri gestiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 medesimo.

Pertanto, con la sentenza citata, il giudice amministrativo, oltre a sancire l’illegittimità della proroga, senza alcun incremento del trattamento economico stabilito in favore dei medici ex condotti dall’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, ha sottolineato sia l’identità dello status del medico dipendente delle unità sanitarie locali e del medico ex condotto, sia l’arbitrarietà di una differenziazione del trattamento retributivo previsto per l’uno e per l’altro.

Peraltro, anche a seguito della pronuncia del giudice amministrativo, è stato riconosciuto ai medici ex condotti un trattamento onnicomprensivo, senza altre indennità.

Infatti, il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ha previsto la soppressione di tutti i rapporti a tempo definito, tra cui quelli dei medici condotti, demandando alla contrattazione collettiva le modalità di regolarizzazione dei rapporti soppressi.

In sede contrattuale, l’articolo 44 del CCNL 8 giugno 2000 (Area dirigenza medico veterinaria) ha previsto che gli interessati potessero rientrare nel rapporto di lavoro ad orario unico ed esclusivo, tramite opzione da esercitare entro il 1° dicembre 2001, conservando il carattere omnicomprensivo della retribuzione.

L’articolo 13 del CCNL 3 novembre 2005 (Area della dirigenza medico veterinaria) nella parte economica non ha più previsto i termini per l’opzione, lasciando la scelta alla libera determinazione degli interessati e mantenendoli ad esaurimento alle medesime condizioni in essere, con trattamento omnicomprensivo.

Lo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 4769 del 2013) ha precisato che la norma citata: “attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il “tempo pieno” o il “tempo definito”, un trattamento del tutto peculiare, “onnicomprensivo”, esclude l’aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti”.

La Corte di Cassazione (sez. lavoro, sentenza n. 5444 del 7 marzo 2014), ha evidenziato che: “Dal quadro legislativo e contrattuale collettivo risulta evidente che gli ex medici condotti che si trovino ancora con rapporto non esclusivo con le a.s.l., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata dal restante personale medico del s.s.n., mantenendo in particolare il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, articolo 110, e successivamente aggiornato, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del s.s.n.”.

Invero, sulla tematica sono state emanate pronunce giurisprudenziali non sempre univoche che, in alcuni casi, hanno riconosciuto la parità di trattamento giuridico ed economico dei medici ex condotti rispetto al restante personale medico del SSN, mentre in altri casi hanno ritenuto non comparabili le differenti situazioni giuridiche.

Ciò premesso, presso il Ministero della salute, al fine di approfondire i diversi aspetti della questione, sono stati organizzati incontri con le rappresentanze sindacali di categoria, all’esito dei quali è stata condivisa la necessità di investire il Coordinamento tecnico della Commissione Salute, al fine di acquisire, presso tutte le Regioni, elementi in ordine alla posizione giuridica ed economica dei medici ex condotti ai quali si riferisce la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2357/2004.

A ciò si è provveduto con una nota ministeriale del 2016, ma la documentazione contenente i riscontri formulati dai singoli competenti Assessorati Regionali e delle Province Autonome è risultata di non agevole lettura.

Tra l’altro, i dati forniti dalle Regioni sono apparsi eterogenei e formulati con un livello di dettaglio molto differente.

E’ emerso con chiarezza che, da un lato, le Regioni hanno avuto difficoltà a ricostruire integralmente l’attuale situazione dei medici ex condotti in ordine alle indennità già percepite, anche perché molti di questi medici hanno già cessato la propria attività lavorativa; dall’altro, che in ogni caso alcuni di questi medici hanno già visto riconosciute, con accordi transattivi, parte delle indennità che oggi vengono richieste.

A fronte, quindi, delle risultanze di una situazione risultata eterogena nel territorio, il Ministero, con nota del 16 giugno 2017, ha sottoposto all’attenzione delle Regioni l’esigenza di assicurare comportamenti uniformi al fine di evitare il moltiplicarsi del contenzioso.

Successivamente, l’articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che: “In ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sezione 1 – bis, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministro della salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, con decreto del Ministro della salute sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari, nel limite della spesa autorizzata di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché il relativo monitoraggio”.

In attuazione delle citate disposizioni, è stato predisposto lo schema di decreto trasmesso alla Conferenza Stato – Regioni per il prescritto parere, sul quale però le Regioni si sono espresse in modo nettamente contrario, sollevando dubbi sulla portata stessa della norma primaria, appena menzionata.

Nello specifico, le Regioni hanno sottolineato che sulla materia, dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2537/2004, sono intervenute successive sentenze (anche dello stesso Consiglio di Stato) che hanno contraddetto i principi espressi nella sentenza del 2004, e che la materia stessa è stata “ridisciplinata” dai CCNL di settore, che hanno attribuito ai medici ex condotti – che non hanno optato per la dipendenza – un trattamento economico omnicomprensivo che, pertanto, non necessiterebbe di ulteriori integrazioni.

Peraltro, il Ministero dell’economia e delle finanze, condividendo le preoccupazioni delle Regioni, ha espresso parere contrario sul citato schema di decreto, evidenziando la necessità di riconsiderare il provvedimento stesso.

In particolare, il MEF ha rappresentato che lo schema di decreto proposto – riconoscendo in capo ai medici ex condotti il diritto a tutte le voci retributive, diverse dalla Retribuzione Individuale di Anzianità, spettanti alla dirigenza medica del SSN, quali Indennità di specificità medica, Indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione, per le quali ancora non si è definito un unico orientamento giurisprudenziale – eccedeva la portata della norma primaria, in quanto quest’ultima si limitava a riconoscere “opportuni interventi perequativi e non diritti soggettivi suscettibili di determinare effettivi oneri per la finanza regionale”.

Pertanto, a fronte dei suddetti pareri contrari, l’iter dello schema di decreto non ha avuto seguito.

Per quanto concerne la questione posta nell’interrogazione, stante la prossimità del termine triennale previsto per l’esecuzione della norma, relativa alla necessità di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare al fine della dovuta liquidazione delle somme, occorre tenere conto che la prosecuzione nell’iter di emanazione del decreto richiede un preventivo confronto con il MEF, al fine di giungere alla redazione di un testo condiviso.

L’esigenza di un confronto scaturisce dal fatto che se, come sostenuto dal MEF stesso, la norma primaria non consente di riconoscere il diritto a tutte le voci retributive spettanti alla dirigenza medica del SSN, ma soltanto alla Retribuzione Individuale di Anzianità, tuttavia occorre considerare che dalla documentazione pervenuta al Ministero della salute è emerso che nel territorio nazionale, in modo assolutamente eterogeneo, è stato riconosciuto ad oggi, in tutto o in parte, ai medici ex condotti il diritto alle diverse voci retributive spettanti alla dirigenza medica, con la conseguenza che un decreto, limitato al riconoscimento della sola Retribuzione Individuale di Anzianità, rischia di determinare l’insorgenza di possibili ulteriori contenziosi.

Attesa la delicatezza e la complessità della questione – ormai risalente nel tempo – è intenzione del Ministero della salute avviare quanto prima un tavolo di confronto con la partecipazione non solo dei rappresentanti del MEF ma anche dei rappresentanti delle Regioni, al fine di adottare tempestivamente il decreto previsto dalla norma>>.

Esprimo apprezzamento per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non ha sottaciuto l’esistenza di una lacuna normativa e la necessità di porre rimedio a una vistosa disparità di trattamento all’interno dell’ordinamento. Sottolinea l’opportunità di risolvere il problema rilevato con un approccio riformatore e gradualistico, che individui una soluzione di diritto positivo. Manifesta l’auspicio che il sottosegretario Sileri saprà essere vigile ed eviterà che sulla importante questione trattata scenda nuovamente l’oblio.

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